Tra i requisiti, un reddito complessivo non superiore ad euro 35.000 nel periodo di imposta 2021. Ipotesi click day al 15 settembre.
È stato bollinato il decreto attuativo dell’indennità una tantum prevista in favore di lavoratori autonomi e professionisti, ai sensi dell’articolo 33 del DL 50/2022. Tale articolo istituisce un apposito Fondo destinato a finanziare il riconoscimento – in via eccezionale – di una indennità una tantum per l’anno 2022 ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione Inps e ai professionisti iscritti alle proprie Casse di appartenenza.
Requisiti fondamentali sono: 1) non aver fruito della stessa indennità come lavoratori dipendenti o pensionati (articoli 31 e 32 del DL 50/2022) 2) aver percepito nel periodo di imposta 2021 un reddito complessivo non superiore ad euro 35.000, si precisa che dal reddito sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della abitazione principale, le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata; 3) ulteriore requisito di accesso attiene al versamento della contribuzione: è infatti necessario aver effettuato, entro la data di entrata in vigore del DL 50/2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta.
La misura della indennità è fissata in euro 200 e non costituisce reddito ai fini fiscali, inoltre non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
Dal punto di vista operativo, ogni lavoratore autonomo/professionista deve presentare domanda all’INPS (o alla propria Cassa di appartenenza) i quali saranno tenuti a verificare la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio e ad erogarlo nel rispetto delle risorse stanziate. Ovviamente andrà anche fornito il proprio codice IBAN per l’accredito dell’importo.
Nella domanda il lavoratore è tenuto a dichiarare: di essere lavoratore autonomo/professionista, di non essere pensionato, di aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo inferiore ad euro 35.000, di essere iscritto all’Inps o alla propria Cassa di appartenenza, di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Viene ipotizzata come data iniziale per la presentazione della domanda il giorno 15 settembre. Successivamente Inps e Casse di Previdenza procederanno all’erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio e delle risorse finanziarie disponibili.