Si raddoppia il termine per pagare le somme dovute a seguito di controllo automatizzato.
A seguito di un emendamento approvato nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 maggio 2022, dalle commissioni Finanze e Industria del Senato, è stabilito che, per il periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge di conversione del Dl 21/2022 (il cosiddetto “Decreto Ucraina”) e il 31 agosto 2022, il termine di cui all’articolo 2, comma 2, del Dlgs 462/1997, è stabilito in 60 giorni.
Ricordiamo che l’’articolo 2 richiamato dispone in materia di riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici. Per «controllo automatico», si intende la liquidazione automatizzata, a norma degli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e dell’articolo 54-bis del decreto Iva, Dpr 633/1972, delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva, dei sostituti d’imposta, modello 770, e dell’Irap.
L’agenzia delle Entrate provvede alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo. Le somme che, a seguito dei controlli automatici risultano dovute a titolo d’imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già usati, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo.
L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se si pagano le somme dovute con il modello F24, entro 30 giorni o 60 giorni per il periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 21/2022 e il 31 agosto 2022, dal ricevimento della comunicazione, o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questo caso, l’ammontare delle sanzioni dovute è ridotto ad un terzo, di norma, la sanzione del 30% si riduce al 10%, e gli interessi del 3,5% annuo sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione di irregolarità.
Il mancato pagamento della prima rata delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, entro il termine stabilito, dal ricevimento della comunicazione, o anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.