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Bonus edilizi per le imprese – Aspetti contabili

Analisi del comportamento contabile in capo alle imprese in relazione alla modalità di fruizione dei cd. “bonus edilizi”.

Le imprese, per la fruizione del beneficio derivante dai c.d. bonus edili, possono:

  1. Fruire dell’agevolazione nella modalità “standard” di detrazione.
  2. Esercitare l’opzione dello sconto in fattura.
  3. Esercitare l’opzione della cessione del credito.

Si analizza qui il primo dei tre casi: la fruizione del beneficio derivante dai “bonus fiscali” in dichiarazione.

Contabilizzazione nel caso di fruizione “naturale” in dichiarazione.

Quando l’impresa beneficiaria che effettua gli interventi agevolati sostenendo le relative spese detraibili fruisce dell’agevolazione nella modalità standard di detrazione Ires, la corretta contabilizzazione del beneficio è come contributo in conto impianti. Secondo l’Organismo Italiano di Contabilità in una nota del 3 agosto 2021 la detrazione Ires che matura in capo all’impresa che sostiene la spesa detraibile sugli interventi agevolati, va considerata, dal punto di vista contabile, come un contributo in conto impianti.

Ricordiamo che secondo l’OIC 16 i contributi in conto impianti “sono somme erogate da un soggetto pubblico alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione ed ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime”.

La contabilizzazione del contributo andrebbe quindi fatta in due modalità diverse:

  • Iscrivere in bilancio una riduzione dell’investimento sostenuto (c.d. metodo diretto)
D Crediti Tributari (C.II-5 bis SP) A Immobilizzazioni (B. II SP)
  • Iscrivere in bilancio un componente positivo di reddito, rinviato agli esercizi successivi attraverso un risconto passivo che viene poi rilasciato a Conto Economico di pari passo con il processo di ammortamento dell’immobile su cui l’investimento agevolato è stato sostenuto (c.d. metodo indiretto):
D Crediti Tributari (C.II-5 bis SP) A Contributi c/Impianti (A.5 CE)
D Contributi c/Impianti (A.5 CE) A Risconti passivi (E SP)

 

Per gli “immobili merce” invece (immobili iscritti nelle rimanenze) la comunicazione OIC specifica che va applicato l’OIC 13 secondo cui i contributi in conto esercizio ricevuti per l’acquisto di beni inclusi nelle rimanenze sono rilevati nella voce “A.5 – Altri ricavi e proventi” del Conto Economico e, alla chiusura dell’esercizio, la variazione delle rimanenze è rilevata al netto dei contributi ricevuti. Quindi la scrittura in questo caso sarà:

D Crediti Tributari (C.II-5 bis SP) A Contributi c/Esercizio (A.5 CE)

 

Caso particolare del Bonus Facciate

In questa particolare situazione se gli interventi agevolabili sono realizzati su immobili iscritti tra le immobilizzazioni ma consistono nella solo pulitura o tinteggiatura esterna delle facciate i relativi costi sono considerati “manutenzione ordinaria”, con imputazione nel CE nell’esercizio di sostenimento ed il bonus fiscale del 90% o 60% dovrebbe essere interamente imputato alla voce “A.5 – Altri ricavi e proventi” del Conto Economico”.

Se invece gli interventi influiscono dal punto di vista tecnico sull’immobile, determinando un incremento significativo e misurabile di “produttività”, intesa come efficienza energetica, i relativi costi potranno rientrare tra quelli di manutenzione straordinaria, con la conseguente capitalizzazione nel limite del valore recuperabile dell’immobile. In tal caos il bonus fiscale dovrebbe essere assimilato ad un contributo in conto impianti, e la relativa registrazione contabile segue i due metodi alternativi sopra esposti.

Iscrizione del credito tributario

Il credito tributario, corrispondente alla detrazione fruibile per quote costanti dall’Ires lorda dovuta per il periodo di imposta di sostenimento delle spese e per i 4 (o 9) periodi di imposta successivi deve essere iscritta per un valore conforme all’OIC 15 e cioè:

  • Per le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, l’iscrizione del credito tributario deve avvenire sulla base del costo ammortizzato, ossia sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri (le scadenze dei debiti per Ires da cui le quote costanti di detrazione possono essere computate);
  • Per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o microimprese è “fatta salva la possibilità di non applicare il criterio del costo ammortizzato”. Se l’impresa si avvale della possibilità di non applicare il criterio del costo ammortizzato, deve iscrivere il credito tributario in bilancio al valore nominale della detrazione “edilizia” (vedi comunicazione OIC) in quanto detto valore nominale corrisponde al suo valore di presumibile realizzo.

Nel caso del Superbonus 110% (art 119, DL 34/2020) il beneficio è concesso in misura superiore all’ammontare della spesa sostenuta e quindi vi è la necessità di rilevare in contropartita all’iscrizione del credito al valore nominale del 110%:

  • Nel limite del 100% della spesa agevolabile, la riduzione del costo di acquisto dell’immobilizzazione su cui la spesa è stata capitalizzata (contributo conto impianti o metodo diretto), oppure il componente positivo di reddito da rinviare ai futuri esercizi attraverso l’iscrizione d un risconto passivo da rilasciare in CE in parallelo al processo di ammortamento dell’immobilizzazione su cui la spesa è stata capitalizzata ( contributo conto impianti con metodo indiretto), o il corrispondente contributo in conto esercizio a CE (immobili merce);
  • Per l’”eccedenza” del 10% rispetto alla spesa agevolata, va iscritto un risconto passivo da rilasciare a Conto Economico nel periodo in cui la Società committente utilizza la detrazione fiscale o quando cede il credito:
D Debiti tributari (D. 12 SP) A Diversi 1.100
Immobilizzazioni (BII SP) 1.000
Risconti Passivi (E SP)    100

 

Nei 5 anni si utilizzo per quote costanti del credito corrispondente alla detrazione superbonus il risconto passivo che accoglie l’eccedenza di valore nominale de credito, rispetto alla spesa agevolata sostenuta, viene rilasciato a Conto Economico rilevando in contropartita un “provento finanziario” costante lungo il periodo di tempo in cui la Legge consente di usufruire della detrazione fiscale

D Risconti Passivi (E SP) A Proventi finanziari (C16 CE) 20

 

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