Per i contribuenti in regime forfettario si passa dal codice 12 della CU 2021 al codice 24 della CU 2022.
Nel prospetto relativo ai dati fiscali per il lavoro autonomo, le provvigioni ed i redditi diversi della Certificazione Unica 2022 sono stati rinumerati ed ampliati i codici da indicare nel punto 6, in relazione alle “Altre somme non soggette a ritenuta” riportate al successivo punto 7.
Tale modifica impatta anche sulle certificazioni delle somme corrisposte nel 2021 ai soggetti in regime forfettario.
Quest’anno i compensi non soggetti a ritenuta erogati nel 2021 ai contribuenti “forfettari” sono indicati nel punto 6 del prospetto relativo ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi con il codice 24 (ex codice 12) ed il relativo importo è indicato al punto 7. Il medesimo importo va riportato anche nel precedente punto 4 “Ammontare delle somme non soggette a ritenuta”.
Le somme che non costituiscono reddito (esempio: le spese anticipate in nome e per conto del cliente e le deduzioni forfettarie dei diritti d’autore) sono invece contraddistinte nel punto 6 con il codice “22” (ex codice “8”).
Cerchiamo di esemplificare. Ipotizzando il pagamento nel 2021 di una fattura ad un professionista forfettario per euro 2.000 di onorario e di euro 200 come spese anticipate in nome e per conto del cliente, in sede di compilazione della CU 2022, il sostituto di imposta dovrebbe utilizzare DUE moduli indicando:
- Nel primo, tipologia reddituale A, euro 2.000 ai punti 4 e 7, codice 24 al punto 6;
- Nel secondo, tipologia reddituale A, euro 200 ai punti 4 e 7, codice 22 al punto 6.
- L’eventuale imposta di bollo va aggiunta al compenso, da indicare in misura complessiva con codice 24.
Ricordiamo inoltre che in qualità di sostituti di imposta, i soggetti in regime forfettario non sono obbligati a operare la ritenuta alla fonte, ad eccezione delle ritenute per i redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 600/73.
Per le somme su cui non è stata operata la ritenuta, in forza della specifica dispensa riconosciuta dall’articolo 1 comma 69 della L. 190/2014, si renderà necessario compilare i righi da RS371 a RS373 nel modello Redditi Pf 2022, indicando il codice fiscale del percettore e l’ammontare dei redditi corrisposti nel 2021.
Ricordiamo inoltre che il termine per la consegna delle CU 2022 al contribuente – sostituito è fissato al 16 marzo 2022, mentre la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro:
– 16 marzo 2022, se rilevanti ai fini della dichiarazione precompilata (es: Cu rilasciate al dipendente).
– 31 ottobre 2022 se le Cu non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Lo Studio offre assistenza e supporto ai tutti coloro che intendano avere maggiori informazioni in merito.