La Cassazione con la Sentenza n. 18948/2021 ha ribadito essere fondamentale l’autonomia e la preesistenza del ramo d’azienda ceduto.
L’autonomia funzionale del ramo ceduto costituisce presupposto indispensabile per la legittimità del trasferimento di un ramo d’azienda (e quindi anche per il trasferimento dei rapporti di lavoro).
Ciò in quanto la parte di azienda che viene ceduta deve presentarsi come un’entità economica finalizzata alla produzione di beni o servizi sufficientemente strutturata ed autonoma dal punto di vista organizzativo.
Tale ramo inoltre deve poter conservare la propria autonomia dopo il trasferimento, svolgendo il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione, con la conseguenza che il ramo ceduto deve preesistere al trasferimento stesso.
Nel caso di specie tali principi sono stati ripresi e ribaditi in relazione a una fattispecie in cui, nel giudizio di merito, era emersa la mancanza di autonomia funzionale della parte d’Azienda ceduta (mancato trasferimento della proprietà dei beni strumentali non essendo stati ceduti i programmi utilizzati dai dipendenti prima dello scorporo e presenza di due contratti d’appalto per garantire il servizio di back office trasferito).
La Corte di Cassazione ha così affermato che occorre considerare il “complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo d’impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima o dopo la cessione e la durata di un’eventuale sospensione di tale attività”.
Civile Sent. Sez. L num. 18948 Anno 2021
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