Concordato preventivo biennale: la stima del reddito futuro
Il Decreto Legislativo 13/2024 ha introdotto un nuovo strumento di “standardizzazione” del reddito fiscale, il cosiddetto Concordato Preventivo Biennale (CPB), con l’obiettivo di contrastare l’evasione e favorire l’adempimento spontaneo stimolando quindi l’emersione del sommerso.
Tale istituto prevede la formulazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una proposta per la “definizione biennale” del reddito derivante dall’esercizio di attività di impresa o dall’esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette (Ires o Irpef) e del valore della produzione netta ai fini Irap.
Il Decreto non fissa un termine che l’Agenzia deve rispettare per avanzare la proposta, ma solo il termine entro cui il contribuente può accettarla ovvero, in generale, entro il termine di versamento delle imposte (quindi entro il 30 giugno) ma per il primo anno di applicazione il termine è stato fissato entro il 15 ottobre 2024.
In pratica se il contribuente accetta la proposta di Concordato presentata dall’Agenzia, verserà le imposte (ed i contributi previdenziali Inps) sul reddito “concordato” e non su quello realmente conseguito con la conseguenza, logica, che, se il reddito reale è superiore a quello concordato vi sarà un “vantaggio fiscale” per il contribuente, mentre nel caso opposto vi sarà un forte svantaggio.
L’adesione al Concordato non produce invece effetti ai fini Iva.
AMBITO SOGGETTIVO
Il bacino di potenziali fruitori del concordato è rappresentato dai contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato.
La norma non opera alcuna distinzione in funzione della struttura giuridica del soggetto che consegue il reddito, per cui possono avvalersi del concordato tanto soggetti IRPEF, quali imprenditori o lavoratori autonomi individuali, società di persone e soggetti assimilati ai sensi dell’articolo 5 Tuir del TUIR, quanto soggetti IRES, quali società di capitali, enti commerciali e non commerciali, relativamente ad attività commerciali eventualmente esercitate.
All’interno dell’ampia categoria sopra definita, il nuovo istituto è riservato a due categorie di contribuenti:
- i soggetti che applicano gli ISA;
- i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014; per tali soggetti il concordato si applica in via sperimentale per il periodo d’imposta 2024.
REQUISITI DI ACCESSO
Il contribuente (ISA o forfetario), con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato:
- non deve avere debiti tributari;
- oppure deve aver estinto i debiti d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il termine per l’accettazione della proposta. Non rientrano nel calcolo del limite dei 5.000 euro i debiti tributari non gestiti dall’Agenzia delle Entrate, quali ad esempio Tares, Tosap, Imu, Tasi etc.etc.
I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000 euro, fino a decadenza dei relativi benefici.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Oltre al rispetto dei requisiti soggettivi, è necessario tenere conto di diverse cause di esclusione, che impediscono l’applicazione del Concordato Preventivo Biennale.
- Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato.
- Condanna per reati tributari di cui al D. Lgs 74/2000 o per reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio o impiego di denaro di provenienza illecita.
- Inizio attività nel periodo di imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta. Quindi tutti i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2023 sono esclusi dall’applicazione del Concordato Preventivo Biennale per il biennio 2024-2025.
PROCEDURA DI ACCESSO
La proposta di concordato viene formulata dall’Agenzia delle Entrate al termine di un procedimento disciplinato dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 13/2024, sulla base, tra l’altro, di dati che devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate a cura del contribuente.
La comunicazione di tali dati dovrà essere effettuata con la compilazione:
- del quadro P del modello ISA 2024, per quanto riguarda i soggetti ISA;
- della sezione VI del quadro LM del modello REDDITI 2024, per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario.
All’interno dei citati quadri sarà inoltre possibile visualizzare la proposta di reddito concordato ed accettarla.
Sia per i contribuenti in regime forfetario, sia per i soggetti che applicano gli ISA, l’accesso al nuovo istituto si concretizzerà quindi con la presentazione del modello REDDITI 2024.
ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA E CONSEGUENZE
Con l’accettazione della proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate, ricordando che per il 2024/2025 deve essere fatta entro il 15 ottobre 2024, il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi di imposta oggetto di Concordato.
L’accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR (società di persone e soggetti equiparati) vincola anche i soci e gli associati.
I periodi d’imposta oggetto di Concordato non potranno essere sottoposti agli accertamenti di cui all’articolo 39 del DPR 600/73 (ad esempio fattura non annotata o costo non documentato). Tuttavia, anche i soggetti in regime di Concordato Preventivo Biennale potranno essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.
Viene intensificata l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al Concordato preventivo o ne decadono.
Nel biennio oggetto di Concordato i contribuenti sono in ogni caso tenuti a:
- presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP;
- rispettare gli ordinari obblighi contabili;
- effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante gli appositi modelli.
CESSAZIONE E DECADENZA DEL CONCORDATO
Il Concordato cessa nel caso in cui:
- durante il biennio oggetto di concordato sia modificata l’attività rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso;
- sia cessata l’attività.
La cessazione del concordato esplica i suoi effetti a partire dal periodo di imposta in cui si verificano i citati eventi.
Il verificarsi, invece, di una causa di decadenza travolge entrambi i periodi d’imposta oggetto di Concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione (art. 22 del D.Lgs. 13/2024).
Alcune cause di decadenza non vengono attivate se il contribuente regolarizza la violazione con il ravvedimento operoso; a tal fine, tuttavia, le violazioni non devono essere già constatate e non devono essere iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza .
Cause di decadenza possono essere:
- accertamento di attività non dichiarate o insussistenza di passività dichiarate superiori al 30% dei ricavi dichiarati;
- dichiarazione integrativa che modifica i redditi rispetto a quelli su cui si base la proposta di concordato;
- omesso versamento delle imposte oggetto di concordato;
- comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito (scostamento superiore al 30%).