Il D.Lgs. 67/2011 ha previsto per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (c.d. usuranti), la possibilità di beneficiare di un accesso anticipato al pensionamento.
Ai fini del monitoraggio dei lavoratori impegnati in lavori usuranti è necessaria una comunicazione annuale telematica attraverso il Modello LAV_US che i datori di lavoro devono effettuare entro il 31 Marzo di ogni anno riferito all’annualità precedente.
Il D.Lgs. 67/2011 ha previsto quattro macrocategorie di lavori usuranti:
- Lavori particolarmente usuranti, quali ad esempio lavori in galleria, lavori ad alte temperature, lavori di asportazione dell’amianto;
- Lavori notturni, considerati usuranti se organizzati in turni (almeno 6 ore in cui è compresa la fascia oraria tra la mezzanotte e le 5 del mattino) o se il lavoro è svolto in modo ordinario in periodi notturni (per almeno 3 ore). In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolta lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno (riproporzionato in caso di lavoratore part time);
- Lavorazioni svolte da addetti alla c.d. “linea a catena”, quali ad esempio prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti, costruzione di autoveicoli e di rimorchi, apparecchi termini, elettrodomestici, confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori, confezione di calzature di qualsiasi materiale.
- Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
La normativa per i lavori usuranti interessa tanto i lavoratori dipendenti del settore privato quanto quelli del pubblico impiego.
L’omissione di tale comunicazione comporta la sanzione da 500,00 a 1.500,00 euro, previa diffida ad adempiere.
Preme inoltre ricordare che in caso di processi produttivi in serie o in “linea catena” (cioè attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione, ecc..) è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro 30 giorni dall’inizio dell’attività stessa.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni in merito.