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Bonus edilizi per le imprese – Aspetti contabili Parte Seconda

Analisi del comportamento contabile in capo alle imprese in relazione alla modalità di fruizione dei cd. “bonus edilizi”.

Le imprese, per la fruizione del beneficio derivante dai c.d. bonus edili, possono:

  1. Fruire dell’agevolazione nella modalità “standard” di detrazione.
  2. Esercitare l’opzione dello sconto in fattura.
  3. Esercitare l’opzione della cessione del credito.

Si analizza qui il secondo dei tre casi: lo sconto in fattura.

Sconto in fattura – impresa committente.

Per l’impresa committente, il contributo di cui beneficia, per effetto dell’applicazione dello sconto sul corrispettivo da parte del fornitore costituisce:

  • Un contributo in conto impianti se relativo ad interventi agevolati effettuati su immobili che costituiscono “immobilizzazioni materiali”.
  • Un contributo in conto esercizio se relativo a interventi agevolti effettuati su “immobili merce”.

Esempio

Nel corso del 2021 la Alfa Srl ha sostenuto le spese per interventi di efficienza energetica su di un edificio posseduto, composto da 10 unità immobiliari uso ufficio che concede in locazione.

Ai sensi del comma 2 – quater 1 dell’artico 14 del DL 63/2013, l’impresa può beneficiare di una detrazione pari all’85% delle spese detraibili sostenute, fino ad un ammontare massimo riconosciuto di € 1.360.000 (pari a € 136.000 x 10 unità immobiliari).

Le spese ammontano ad € 1.000.000, su cui l’impresa edile applica l’iva del 10%, pari a € 100.000.

Posto che ovviamente l’iva è detraibile per l’impresa committente, la spesa detraibile corrisponde al solo imponibile cui corrisponde una detrazione spettante di € 850.000.

La scrittura sarà la seguente:

Diversi A Debiti verso fornitori (D. 7 SP)    250.000
D Immobilizzazioni (B. II SP) 150.000
D Iva su acquisti                       100.000

 

La contabilizzazione del contributo determina un effetto fiscale di derivazione contabile che non è neutrale.  Ci sarà infatti una “tassazione indiretta” che avverrà tramite minori ammortamenti futuri (calcolati su € 150.000 e non su € 1.000.000) che comporteranno quindi una base imponibile Ires/Irap più alta.

  Sconto in fattura – impresa fornitrice.

Per l’impresa fornitrice Beta Srl che applica lo sconto in fattura il credito di imposta che sorge a fronte dello sconto applicato costituisce una posta patrimoniale compensativa del minor credito che l’impresa vanta nei confronti del proprio cliente.

Nel caso dell’esempio precedente le scritture da fare sono le seguenti:

Alla realizzazione dell’intervento:

Credito v/ cliente (C. II 1 SP) 1.100.000 A Ricavi (A.1 CE) 1.000.000
Iva su Vendite       100.000

Al momento della pattuizione dello sconto in fattura:

Crediti tributari (C. II 5 -bis SP) 850.000 A Credito v/ cliente (C. II 1 SP) 850.000

Il fornitore Beta Srl matura quindi un credito di imposta pari al totale dello sconto, utilizzabile in 5 anni.

Sconto in fattura per Superbonus- impresa fornitrice.

Ai sensi dell’articolo 119 del DL 34/2020 lo sconto sul corrispettivo non genera in capo al fornitore un credito d’imposta esattamente uguale allo sconto applicato, ma un credito di imposta pari al 110 % dello sconto applicato. Questo “surplus” di credito di imposta costituisce quindi un provento finanziario da rilevare nella voce C.16 del Conto Economico (e non nella voce A.5 del CE) con competenza economica nell’orizzonte temporale quinquennale di utilizzo del credito di imposta in compensazione.

 

Lo Studio offre assistenza e supporto ai tutti coloro che intendano avere maggiori informazioni in merito.