Il 31 Dicembre 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 34/2021, cosiddetta “Legge di Bilancio 2022”, la quale oltre a contenere numerose norme riguardanti l’ambito fiscale ha introdotto importanti novità anche in materia di lavoro e previdenza.
- Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche
Il legislatore è intervenuto innanzitutto riorganizzando le aliquote Irpef riducendone il numero (da cinque a quattro) e modificando gli scaglioni di reddito.
Restano così inalterati solamente i livelli di reddito dell’aliquota minima (23%) e quelli dell’aliquota massima (43%).
- Trattamento integrativo e ulteriore detrazione
Viene confermato anche per il periodo d’imposta 2022 il trattamento integrativo (Bonus 100,00 euro) ma limitatamente ai titolari di reddito complessivo non superiore a 15.000,00 euro e con imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro dipendente.
L’importo della misura rimane fissato ad euro 1.200,00 (eventualmente da rapportare alla durata del rapporto di lavoro).
La norma riconosce il trattamento anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000,00 e 28.000,00 euro ma in presenza di una specifica condizione: la somma delle detrazioni (per carichi di famiglia, da lavoro dipendente ed assimilato, per oneri) deve essere superiore all’imposta lorda.
È stata invece integralmente abolita la detrazione aggiuntiva prevista fino al 31 Dicembre 2021 in favore dei lavoratori con reddito superiore a 28.000,00 euro e fino al limite massimo di 40.000,00 euro annui.
- Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati
Il bonus Irpef per i redditi superiori ai 15.000,00 euro fino a 28.000,00 euro viene così “sostituito” dalle nuove detrazioni fiscali riconosciute sul reddito da lavoro dipendente, il cui importo massimo è pari ad euro 3.100,00 con un incremento di 65,00 euro per i contribuenti con redditi ricompresi tra i 25.000,00 ed i 35.000,00 mila.
Tali detrazioni decrescono man mano fino ad essere azzerate al raggiungimento della soglia dei 50.000,00 euro di reddito.
- Riduzione aliquota contributiva a carico del lavoratore
È stato introdotta per i lavoratori dipendenti con retribuzione imponibile previdenziale (parametrata su base mensile per 13 mensilità) non superiore ad euro 2.692,00 mensili la riduzione dell’aliquota contributiva a loro carico nella misura di 0,8 punti percentuali.
- Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo
Il congedo di paternità, sia obbligatorio che facoltativo, viene reso strutturale con durata pari, rispettivamente, a 10 giorni e ad 1 giorno.
- Riforma degli ammortizzatori sociali
Con la Legge di Bilancio 2022 viene riformato il sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Le novità di maggior rilievo riguardano principalmente l’ampliamento del campo di applicazione, prevedendo:
- la possibilità di ricorrere a trattamenti di integrazione salariale da parte di tutti i Datori di lavoro indipendentemente dal requisito occupazione;
- l’estensione dei soggetti destinatari;
- l’aumento della misura dei predetti trattamenti.
- NASPI
È stato disposto che per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dall’01 Gennaio 2022 l’indennità di disoccupazione è ridotta del 3% a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione (e non più del quarto mese di fruizione).
- Assegno Unico e Universale
Dal 01 Marzo 2022 entrerà in vigore l’Assegno Unico e Universale per figli a carico, attribuito ai nuclei familiari su base mensile, per il periodo compreso tra Marzo di ciascun anno e Febbraio dell’anno successivo, a seconda della condizione economica del nucleo come identificata dall’ISEE.
Esso andrà a sostituire gli assegni al nucleo familiare, la detrazione per figli a carico e le altre misure legate alla natalità.
L’assegno verrà così riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico (per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza) e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del 21esimo anno di età (se studente, se con reddito inferiore a 8.000,00 euro annui, se disoccupato o se svolgente il servizio civile universale) e per ciascun figlio con disabilità a carico (in questo caso senza limiti di età).
L’importo (che verrà corrisposto mensilmente direttamente dall’INPS) sarà commisurato all’ISEE; tuttavia nel caso in cui non si volesse presentare un ISEE è comunque possibile fare domanda e ottenere l’importo minimo per ciascun figlio.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni in merito.