Il D.L. 79/2021 ha introdotto a partire dal 01 Luglio 2021 una misura temporanea e parziale dell’annunciato assegno unico universale per le famiglie con figli.
Il D.L. 08 Giugno 2021 n. 79 ha istituito, a decorrere dal 01 Luglio e fino al 31 Dicembre 2021, un assegno temporaneo mensile, destinato alle famiglie con figli minori, che non abbiano diritto agli assegni al nucleo familiare (quali disoccupati, incapienti e lavoratori autonomi).
L’importo mensile dell’assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata allo stesso Decreto Legge, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili spettanti per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista una soglia minima di ISEE fino a 7.000,00 euro e una soglia massima di ISEE pari a 50.000,00 euro oltre la quale la misura non spetta.
Per lo stesso periodo è stato inoltre accresciuto in via temporanea l’importo degli assegni al nucleo familiare pari a 37,50 euro per ciascun figlio (per i nuclei familiari fino a due figli) e di 55,00 euro per ciascun figlio (per i nuclei familiari di almeno tre figli).
Il suddetto Decreto disciplina i requisiti, gli importi, le modalità di presentazione della domanda, la decorrenza del diritto, l’erogazione del beneficio e la compatibilità con il reddito di cittadinanza o con la fruizione di eventuali misure in denaro a favore dei figli a carico.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito.