L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità di procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ricordato che da Marzo 2020 con il D.L. 18/2020 il Legislatore ha consentito al Datore di Lavoro che aveva fatto ricorso agli strumenti di integrazione salariale la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione di lavoro, in deroga al generale divieto che preclude la possibilità di stipula di contratti a termine in unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato.
Con la Nota del 12 Maggio 2021 prot. n. 762 l’INL ha così chiarito che, ai fini della corretta individuazione della platea dei lavoratori attualmente destinataria degli strumenti di integrazione salariale emergenziali, bisogna fare riferimento ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore di ciascuno dei Decreti COVID-19.
È quindi possibile rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, laddove gli stessi siano in forza alla data del 23 Marzo 2021 (data di entrata in vigore del c.d. Decreto Sostegni).
Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito.