Ricordiamo le cause di esclusione dal regime forfettario.
Sono esclusi dal regime forfettario:
- i soggetti persone fisiche esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che nell’anno precedente hanno superato la soglia di euro 65.000 di ricavi o compensi;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
- partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese familiari (articolo 5 Tuir);
- oppure controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, comma 1, numero 8 ), D.P.R. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1 del D.L. 331/1993;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
È inoltre stato previsto che siano esclusi:
- coloro che hanno percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir eccedenti l’importo di euro 30.000; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato;
- coloro che nell’anno precedente abbiano sostenuto spese per il personale sia dipendente che assimilato (collaboratori, lavoro a progetto, utili di partecipazione agli associati, ecc.) per un importo superiore ad euro 20.000 lordi.
Lo Studio offre assistenza e supporto ai tutti coloro che intendano avere maggiori informazioni in merito.